Il Superbonus è l’agevolazione fiscale
disciplinata
dall’articolo 119 del decreto legge n.
34/2020
(decreto Rilancio), che consiste in una
detrazione
del 110% delle spese sostenute a partire
dal 1
luglio 2020 per la realizzazione di
specifici
interventi finalizzati all’efficienza
energetica e
al consolidamento statico o alla
riduzione del
rischio sismico degli edifici. Tra gli
interventi
agevolati rientra anche l’installazione
di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per
la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione si affianca alle
detrazioni, già in
vigore da molti anni, spettanti per gli
interventi
di riqualificazione energetica degli
edifici
(ecobonus) e per quelli di recupero del
patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici
(sismabonus),
attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli
articoli 14 e 16 del decreto legge n.
63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato
l’agevolazione, prevedendo scadenze
diverse in
funzione dei soggetti che sostengono le
spese
ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti
misure
110% per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2023
70% per le spese sostenute nel 2024
65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al
di fuori
dell’esercizio di attività di impresa,
arte e
professione, per gli interventi su
edifici composti
da due a 4 unità immobiliari
distintamente
accatastate, anche se posseduti da un
unico
proprietario o in comproprietà da più
persone
fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati
dalle
persone fisiche sulle singole unità
immobiliari
all’interno dello stesso condominio o
dello stesso
edificio, nonché quelli effettuati su
edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro
quote annuali
di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli
interventi
effettuati dalle Onlus (Organizzazioni
non lucrative
di utilità sociale), dalle
organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di
promozione
sociale iscritte negli appositi
registri.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.
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